L’assicurazione disoccupazione è disciplinata dalla legge del 25 giungo 1982 (LADI RS
837.0). La legge indennizza le persone alla ricerca di un impiego che esercitavano
precedentemente un’attività lucrativa.
Cosa avviene con le donne incinte o in disoccupazione e con le madri che hanno interrotto per un certo periodo l’attività professionale per accudire i loro figli? Queste ultime possono avere accesso alla disoccupazione? In caso affermativo, a quali condizioni? Come favorire il reinserimento delle madri nella vita professionale? In quali casi tener conto dei periodi in cui esse si sono dedicate esclusivamente alla cura dei figli? Possono esse beneficiare dei servizi offerti dagli uffici di collocamento, indipendentemente dall’indennità (di disoccupazione)?