Das Kind ist geboren – Mutterschaftsurlaub – Weitergehende Regelungen

Il congedo di maternità nell’amministrazione federale centrale

Il Consiglio federale regola il congedo di maternità sulla base dell’art. 17 cpv. 2 LPers.
Concretamente, la regolamentazione è prevista nell’art. 9 dell’ordinanza quadro relativa alla legge sul personale della Confederazione e nell’art. 60 dell’ordinanza sul personale (O Pers).

In caso di assenza per maternità, il salario integrale e le indennità sociali sono versate alla dipendente per 4 mesi, indipendentemente dal numero degli anni di servizio, ma per soli 98 giorni se l’impiegata non vanta almeno un anno di servizio al giorno del parto (art. 9). L’impiegata può – se vuole – cessare di lavorare 2 settimane prima della data presunta del parto.

Se il diritto al salario viene meno prima della cessazione del diritto alla indennità di
maternità prevista dalla legge federale (LAPG) in ragione dell’aggiornamento del
versamento di tale indennità, viene versata solo la indennità prevista dalla LAPG per il
periodo compreso tra la cessazione del diritto al salario e il venir meno del diritto alla
indennità.

Sono fatte salve le regolamentazioni cantonali.

Un congedo di adozione di due mesi è previsto, ma per un solo genitore (art. 61
dell’ordinanza sul personale della Confederazione). Nel 2008, il congedo del padre è passato da 3 a 5 giorni.

Politecnici federali (PF)

Le regole particolari riguardanti i Politecnici federali, ivi comprese quelle sul congedo di maternità, sono contenute nell’ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore PF, OPers-PF RS 172.220.113 del 15 marzo 2001.

Le disposizioni relative al congedo di maternità sono le seguenti (art. 37):

Il congedo maternità a La Posta (CCL La Posta – revisione del 01.01.2011)

Per il personale de La Posta vigono convenzioni collettive di diritto pubblico che regolano le condizioni di lavoro, ivi comprese il congedo di maternità. La convenzione de La Posta contiene regole in caso di assenza per malattia o durante la gravidanza (cifra 370) e disposizioni relative al congedo di maternità (cifra 451).

Impedimento al lavoro durante la gravidanza:

Congedo di maternità:

Il congedo di maternità in PostLogistics AG (CCL PostLogistics SA) (revisione del
01.01.2010)

La collaboratrice ha diritto al congedo di maternità retribuito, ininterrottamente (art. 85):

In tal caso, l’indennità per la perdita di guadagno (IPG) viene stornata a PostLogistics SA.

Il caso particolare di Swisscom

Swisscom costituisce un caso particolare in quanto questa regia federale è stata interamente privatizzata. La LPers non si applica ai suoi dipendenti e le condizioni di lavoro sono interamente regolate dall’accordo collettivo di diritto privato. Entrato in vigore nel 2006, l’accordo collettivo è attualmente in fase di rinnovo.

Attualmente, l’articolo 2.7.1 (CCL Swisscom) prevede che le collaboratrici hanno diritto al congedo di maternità pagato di 16 settimane. Su richiesta, due settimane in più possono essere godute immediatamente prima del parto. In caso di ospedalizzazione del neonato di almeno tre settimane, la collaboratrice può chiedere che il congedo di maternità sia rinviato (art. 24 OIPG). Durante il periodo di rinvio, la collaboratrice non può pretendere il versamento del salario. Tale disposizione è suscettibile di contestazione con riguardo alla giurisprudenza precedentemente citata (causa no C/17092/2007-3).

Se le condizioni di lavoro lo consentono, può essere accordato un congedo supplementare non pagato.

Un congedo di paternità di 10 giorni è previsto a favore del padre; il congedo deve essere preso entro un anno dalla nascita del figlio (art. 2.7.2).

Occorre rilevare peraltro che Swisscom non fa parte della lista delle imprese escluse dal campo di applicazione della legge sul lavoro (vedi In attesa del Bebè – tutela della salute –campo d’applicazione della legge sul lavoro), per questo motivo le disposizioni a tutela delle donne incinte e delle partorienti contro il lavoro trovano applicazione.

Il congedo di maternità presso le FFS (CCL FFS)

Per il personale delle FFS vigono convenzioni di diritto pubblico che disciplinano le
condizioni di lavoro, ivi compreso il congedo di maternità.

Pagamento del salario in caso di malattia durante la gravidanza

Art. 133: il salario in caso di malattia durante la gravidanza è versato in ragione di 720 giorni, al 100% il primo anno e al 90% il secondo anno; il versamento decade in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Congedo di maternità

Art. 149 e allegato 6:

Contratto collettivo di lavoro temporaneo (CCL Lavoro temporaneo – esteso al
01.01.2012)

Il congedo di maternità è disciplinato dall’art. 17 della convenzione. Le disposizioni
riflettono quelle degli articoli 16 e seguenti della legge sulle indennità perdita di guadagno in caso di servizio e di maternità; tali disposizioni non sono più generose. Le assenze prima del parto dovute alla gravidanza sono disciplinate dall’art. 28 della convenzione.