Decorrenza e cessazione del diritto
Il diritto all’indennità nasce (art. 23 OIPG):
- quando la madre partorisce un figlio vivo; oppure
- quando la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
Il diritto decorre dal giorno della nascita del bimbo e perdura fino al 98esimo giorno (vale a dire per 14 settimane) a partire dalla decorrenza; il diritto decade anticipatamente se la madre riprende un’attività lucrativa o in caso di decesso (della madre stessa).
In caso di ospedalizzazione prolungata del neonato – per almeno tre settimane – la madre può richiedere, producendo il relativo certificato medico, che il versamento dell’indennità sia rinviato alla data in cui il figlio torna a casa (art. 24 OIPG).
Diritto al salario in caso di ospedalizzazione del neonato
La questione di sapere se durante tale periodo è dovuta – o meno – l’indennità, è stata
definitivamente risolta da un tribunale nel 2008 nell’ambito di una controversia ginevrina, a favore della lavoratrice, restata per due mesi in ospedale dopo la nascita del neonato. Il giudice cantonale ha riconosciuto, in questo caso, che l’impedimento al lavoro della madre durante il periodo di ospedalizzazione del bimbo era rilevante ai sensi dell’art. 324a CO e che, conseguentemente, lei aveva diritto al salario (causa no C/17092/2007-3).
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 35a LL, la madre che svolge attività lucrativa dipendente non può riprendere il lavoro nelle otto settimane dopo il parto (v. In attesa del Bebè—licenziamento, uscita dal lavoro – durante il periodo di prova). Peraltro non è possibile usufruire di tale congedo (di maternità) prima del parto.
Ammontare dell’indennità
L’importo dovuto è versato in forma di indennità giornaliere e corrisponde all’80% del
reddito medio percepito dall’attività lucrativa precedentemente al parto. Per la lavoratrice salariata è determinante l’ultimo salario prima del parto. Nella determinazione di tale reddito, eventuali giorni per i quali la madre non ha percepito il salario o ha recepito un salario ridotto – in ragione di malattia o di infortunio, ovvero di un periodo di disoccupazione o per altri motivi, non dovuti a sua colpa – non si considerano.
I periodi di attività isolate, risultanti da rapporti di lavoro a tempo determinato – e per i quali l’assicurato ha beneficiato di salario, al pari delle ferie pagate – vengono sommati. Un eventuale congedo non pagato preso prima del parto può avere conseguenze sulla maturazione del diritto all’indennità di maternità, considerata la condizione che prevede l’esistenza di un contratto di lavoro e di contribuzione all’AVS durante 9 mesi, o sul quantum dell’indennità dovuta, determinata sulla base del salario medio percepito prima del parto.
In caso di entrate irregolari, si tiene conto degli ultimi tre mesi o di una durata più lunga. Ai fini di tale calcolo, eventuali periodi nel corso dei quali la madre non ha percepito che compensi ridotti o pari a zero, in ragione di impedimenti al lavoro non imputabili a sua colpa, non sono presi in considerazione.
Le componenti di salario versate regolarmente una volta all’anno o a intervalli di più mesi – come ad esempio, la tredicesima – sono convertite in compenso giornaliero e aggiunte al reddito (art. 5 cpv. 4 OIPG).
Esempio:
Salario mensile di Fr. 4’800.-
Indennità giornaliere: Fr. 4’800: 30 = Fr. 160.- x 0.8 = Fr. 128.- al giorno
Per 98 giorni = Fr. 12’544.00
L’indennità arriva al massimo a CHF 220.- al giorno (RS 831.108). Il massimale dell’indennità è riferibile a un salario mensile di CHF 8’250.- per la salariata (8’250 x 0,8 × 30 = 220.-) e a CHF 90’000.- annui per una indipendente (CHF 90’000 x 0,8 : 360 = 220.-).
La questione di sapere se le madri con un salario più elevato possano reclamare al datore di lavoro, sulla base dell’art. 324b CO l’80% della parte di salario eccedente i 8’250 franchi, per il periodo limitato dallo stesso art. 324a CO, è contestato è deve essere risolto dai tribunali (per maggiori dettagli si rinvia al commentario di Streiff sul contratto di lavoro, art. 324a CO N 16, il quale – basandosi sul nuovo testo dell’art. l’art. 324a cpv. 3 CO e sui relativi lavori preparatori – giunge alla conclusione che non sussiste più alcun obbligo di pagamento, facendo capo al datore di lavoro per il periodo che segue il parto, salvo l’eccezione importante secondo la quale la madre non soddisfi le condizioni di diritto alle prestazioni dell’assicurazione legale di maternità).
Tra Natale e Capodanno
Alcune imprese, prolungano l’orario di lavoro giornaliero di qualche minuto supplementare, al fine di poter dare libero ai dipendenti tra Natale e Capodanno. Si tratta di una forma di flessibilizzazione dell’orario di lavoro. La lavoratrice incinta il cui congedo festivo coincide con il congedo di maternità, può chiedere la compensazione di tale periodo con altrettanto tempo libero o compenso in denaro.