Codice civile e Codice delle obbligazioni
Ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 e 2 CO «Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve
rispettare la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi» (cpv 1).
« Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, poiché il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo».(cpv 2).
Questa obbligazione scaturisce, in via generale, dalle disposizioni del Codice civile che tutela la personalità (art. 27 e 28 CC), e, in via specifica per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dall’art. 328 cpv. 1 CO prima citato.
Legge sul lavoro
L’obbligo del datore di lavoro di tutelare la personalità dei collaboratori è ribadito anche nella legge sul lavoro (art. 6 LL e 2 cpv. 1 lett. d OLL3).
Legge sulla parità dei sessi
La legge contiene disposizioni particolari in materia di molestie sessuali, che costituiscono una forma aggravata di lesione della personalità. Si tratta di una legge «trasversale» che si applica tanto al settore privato che a quello pubblico (art. 4 LPar).