Il primo pilastro è basato sull’assicurazione di vecchiaia e superstiti (LAVS RS 831.10) del 20 dicembre 1946.
L’ammontare della rendita AVS è calcolata in funzione di due elementi: la durata della
contribuzione e il reddito sul quale i contributi sono stati applicati.
Pertanto, il genitore che riduce o cessa completamente l’attività lucrativa per occuparsi dei figli, subisce inevitabilmente una riduzione della rendita di vecchiaia, poiché essa tiene conto dell’intera carriera dell’assicurato, e poiché il salario – sul quale applicare i contributi – potrebbero essere stati ridotti per l’esercizio di attività parziale per un certo numero di anni.
Tale conseguenza però viene corretta – in una certa misura – con il riconoscimento degli accrediti educativi e per lo splitting (in caso di divorzio), introdotto nel 1997 dalla decima revisione AVS.
Durata della contribuzione
La durata della contribuzione costituisce il principale elemento per la determinazione della rendita. La contribuzione è completa per la donna che ha versato (contributi) per 43 anni (numero valido dal 2005) e 44 anni per l’uomo (numero valido dal 1992). Se la contribuzione è incompleta, le rendite sono ridotte in modo proporzionale (art. 52 OAVS). E neppure si ha la possibilità di riscatto (pagare retroattivamente contributi mancanti per beneficiare di maggiori prestazioni).
Contano come anni di contribuzione:
- quelli durante i quali l’assicurato ha versato egli stesso contributi;
- quelli durante i quali l’assicurato non ha versato contributi, ma il coniuge ha
versato almeno il doppio della contribuzione minima (475 franchi x 2 = 950
franchi, all’anno; valori 01.01.2012; art. 3 cpv. 2 LAVS);
- quelli durante i quali l’assicurato non ha contribuito, ma ha esercitato l’autorità
parentale su uno o più figli minori di 16 anni o su figli di altro letto (accrediti
educativi o di vecchiaia; art. 29 sexies e art. 29 septies LAVS)
Redditi soggetti ai contributi
I redditi sui quali si applicano i contributi sono accreditati su uno o più conti individuali per tutta la carriera professionale dell’assicurato. Su questa base, la cassa stabilisce il reddito annuale medio dell’assicurato, rivalutato per tener conto dell’evoluzione dei salari. A tali importi si aggiungono eventualmente accrediti per compiti educativi o di assistenza: sia l’importo per l’uno che per l’altro accredito corrisponde al triplo dell’importo massimo della rendita di vecchiaia (1’170 franchi per il 2013).
Il totale è diviso per il numero degli anni di contribuzione.
Se, nel corso della carriera professionale, la donna ha cessato o ridotto l’attività per dedicarsi ai figli, il suo reddito determinante sarà per forza di cose minore (il suo conto non è stato alimentato durante questo periodo).
Al fine di compensare tale disparità di trattamento, la legge prevede che – durante gli anni di matrimonio – i redditi relativi ai coniugi siano cumulati e la metà è attribuita al conto individuale di ciascun coniuge (regola dello splitting: art. 29 quinqies cpv. 3 LAVS).