Das Kind ist geboren – Zurück am Arbeitsplatz – Reduzierte Arbeitsfähigkeit

Allorquando la tutela adeguata non può essere realizzata, le donne in possesso di un
certificato medico attestante che la loro capacità lavorativa non è ripristinata nei primi mesi successivi al parto, non possono essere chiamate a eseguire attività al di là delle loro capacità (art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 2 OLL 1).

Esonero dal lavoro, obbligo di trasferimento

Il datore di lavoro è tenuto a trasferire le donne incinte e le madri in allattamento a lavori equivalenti che non presentino alcun rischio per la loro salute (art. 64 cpv. 3 lett. a, b OLL 1), allorquando:

In caso di impossibilità di trasferimento ad altri lavori equivalenti e esenti da rischi, la
lavoratrice non può più essere occupata nell’impresa – o in quel reparto aziendale – in virtù del rischio stesso (art. 65 OLL 1).

Ammontare del salario

Le donne incinte e le madri in allattamento che non possono svolgere lavori gravosi o
pericolosi, hanno diritto all’80% del loro salario, ivi compresa l’indennità sostitutiva per la perdita dell’eventuale salario in natura (art. 35 cpv. 3 LL).

Durata dell’obbligo di pagare il salario

La durata dell’obbligo di pagare il salario si estende praticamente per tutto il periodo
durante il quale la lavoratrice è esposta al pericolo, non solo durante la gravidanza, bensì anche dopo il parto e fino allo scadere dell’anno di allattamento previsto dall’ordinanza.