In Erwartung des Kindes – Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen

Durata del lavoro in caso di gravidanza e/o di allattamento

Rispetto alle donne incinte e alle madri in allattamento è vietato prolungare la durata della giornata di lavoro convenuta. In ogni caso, tale durata non può in alcun caso superare le nove ore giornaliere (art. 60 cpv. 1 OLL1). Le ore supplementari sono quindi vietate.

Lavori da svolgersi “in piedi”

Le donne incinte che esercitano la loro attività stando prevalentemente in piedi (commesse, cameriere, parrucchiere) beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di (almeno) 12 ore (art. 61 cpv. 1 OLL1).

Inoltre, beneficiano di pause ordinarie previste per legge; hanno peraltro diritto a pause brevi di dieci minuti a seguito di ogni tranche di due ore di lavoro (art. 61 cpv. 1 OLL1).

Le attività svolte (stando) in piedi non devono superare un totale di quattro ore al giorno a partire dal sesto mese di gravidanza (art. 61 cpv. 2 OLL 1).

In caso di impossibilità per il datore di lavoro di offrire un lavoro equivalente per le restanti ore del giorno, la lavoratrice ha diritto all’80% del salario, ivi compresa la indennità per la eventuale perdita del salario in natura (art. 35 cpv. 3 LL).

Riposi

Le donne incinte e le madri in allattamento devono potersi sdraiare e riposare in condizioni adeguate (art. 34 OLL3).

La lavoratrice ha diritto di riposare in un lettino confortevole o su sdraio (lunga) la cui inclinazione consenta di regolare l’altezza per un adeguato riposo delle gambe. In alcune aziende che occupano più di 20 donne, la lavoratrice ha diritto a un locale di riposo separato (ad esempio, un locale di pronto soccorso). Viceversa, nelle aziende che occupano meno di 20 donne, la messa a disposizione di un lettino/sdraio costituisce requisito minimo. Più aziende potrebbero mettere a disposizione un unico locale in comune. Un’ulteriore soluzione potrebbe consistere nel creare una zona di riposo mediante specifica separazione in locale già esistente, per garantire tranquillità (Commentario SECO sull’ordinanza 3 relativa alla legge sul lavoro, con riferimento all’art. 34 OLL3).

Mansioni con ritmi gravosi

Tutte le funzioni che esigono ritmi elevati di lavoro sono vietate. Per ritmo elevato, in questo contesto, s’intende qualsiasi postazione di lavoro organizzata in modo tale che è la macchina a dettare il ritmo di intervento della lavoratrice.

Lavoro serale e notturno

Si considera lavoro diurno quello svolto tra le 6 e le 20 e lavoro serale quello svolto tra le 20 e le 23 (art. 10 cpv. 1 LL). Conseguentemente, al di fuori di tali limiti, il lavoro tra le 23 e le 6 di mattina è considerato lavoro notturno (art. 16 LL).

La legge sul lavoro ha soppresso il principio generale del divieto del lavoro notturno per le donne nell’industria, ma, nel contempo, ha previsto una tutela della maternità per le donne occupate di sera e di notte, estendendola anche nell’ambito dei servizi.

La tutela è strutturata nei seguenti termini:

Lavoro notturno e lavoro a squadre

L’assegnazione delle donne al lavoro notturno o in team è vietato tanto nel corso del periodo precedente le ultime otto settimane di gravidanza quanto per tutto il periodo dedicato all’allattamento, quando si tratta di lavoro che: