Aufgabe der Erwerbstätigkeit – Unfall – Grundsätze und Leistungen

Chiunque esercita un’attività lucrativa in Svizzera è automaticamente assicurato contro gli infortuni.

Le donne, quindi, sono assicurate contro gli infortuni solo nella misura in cui esercitano un lavoro, sia esso a tempo pieno o a tempo parziale. Gli indipendenti, abbiamo visto, possono assicurarsi a titolo facoltativo.

Tuttavia, lavorando meno di 8 ore per settimana presso lo stesso datore di lavoro, la persona è assicurata unicamente contro gli infortuni professionali e contro quelli in itinere; non è assicurata invece contro gli infortuni non professionali (art. 7 cpv. 2, 8 cpv. 2 LAINF, art. 13 OAINF).

Tipologie di infortuni

Al di là delle suddette esclusioni, l’assicurazione infortuni interviene nei seguenti casi:

Prestazioni

Le prestazioni dell’assicurazione infortuni sono particolarmente ben strutturate.

Coprono quasi tutte le conseguenze economiche dell’infortunio; consistono in parte in
prestazioni di cure e rimborso spese, in parte in prestazioni in denaro.

Prestazioni di cura

L’assicurato ha diritto a un trattamento e a cure adeguate, prestate da personale medico qualificato. Le spese di soggiorno in reparto ospedaliero comune sono
pure pagate. Di regola, all’assicurato spetta la libera scelta del medico. Le medicine sono rimborsate come nell’assicurazione malattia, ma – al contrario di queste – l’assicurato LAINF non deve accollarsi spese, né franchigia e nessuna partecipazione alle spese. L’assicurazione infortunio provvede pure al rimborso degli oggetti danneggiati in occasione dell’infortunio e quelli destinati a correggere lesioni corporali – quali, occhiali, apparecchi acustici, protesi –al pari delle spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio; in caso di decesso, le spese di trasporto della salma e delle esequie.

Pagamento di salario (prestazioni monetarie)

L’assicurazione infortunio indennizza – in tutto o in parte – il mancato guadagno conseguente all’infortunio. La perdita del salario è sostituita con un’indennità pari all’80%, o con la rendita d’invalidità se l’inabilità perdura, ovvero con la rendita per superstiti in caso di decesso dell’assicurato. Il salario è assicurato fino all’importo massimo di 126’000 franchi all’anno (valori 2012).

Rendita per superstiti (art. 29 LAINF)

in caso di decesso dell’assicurato, il coniuge ha diritto a una rendita, quando:

La moglie, il cui coniuge è deceduto a seguito dell’infortunio, ha parimenti diritto alla
rendita di vedova, se:

La vedova ha diritto invece ad una prestazione di capitale unica, quando non ricorrono le condizioni per ricevere la rendita; tale prestazione è calcolata in funzione della durata del matrimonio.

Coniuge separato

Il coniuge separato (uomo o donna) ha diritto alla rendita nella misura in cui il coniuge
deceduto era tenuto a versargli/versarle un contributo di mantenimento.

Partner registrato

Il partner registrato è assimilato al/alla vedovo(a), indipendentemente dal sesso e dal ruolo svolto nella relazione.